Briciole di pane

Cosa sono le mafie?
Nel 1982 viene approvata in Italia la prima legge contenente una definizione del fenomeno mafioso: la Legge Rognoni-La Torre (416 bis), che prende il nome dai due politici che si impegnarono maggiormente per la sua approvazione: Pio La Torre (Partito Comunista Italiano) e Virginio Rognoni (Democrazia Cristiana). Prima degli anni ‘80, lo Stato era privo dei mezzi necessari per fronteggiare il fenomeno: era “senza unghie”, come dichiarò in un’intervista il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La legge nasce da una duplice intuizione di Pio La Torre:
 
  1. Per sconfiggere le mafie è necessario definirle e comprendere a fondo la loro natura. Alcune delle manifestazioni delle mafie non sono perseguibili in se, ma sono parte di una più ampia strategia basata su paura e violenza. Senza comprendere i concetti di “forza di intimidazione”, “vincolo associativo”, “condizione di assoggettamento e di omertà”, non si possono perseguire tutte le forme che caratterizzano l’agire della criminalità organizzata.

Definizione del 416 bis:
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Una grande intuizione di Pio La Torre e dei suoi colleghi è stata creare una definizione di mafia che non limitasse l’applicazione della legge a Cosa Nostra e alla configurazione che aveva negli anni ‘80. Non sono posti limiti geografici, ma è messo a fuoco il metodo che rende un gruppo criminale mafioso.

“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

La legge si applica quindi non solo alle altre mafie “tradizionali” (Cosa Nostra, Camorre, ‘Ndrangheta), ma a qualsiasi gruppo criminale adotti il Nel 1982 viene approvata in Italia la prima legge contenente una definizione del fenomeno mafioso: la Legge Rognoni-La Torre (416 bis), che prende il nome dai due politici che si impegnarono maggiormente per la sua approvazione: Pio La Torre (Partito Comunista Italiano) e Virginio Rognoni (Democrazia Cristiana). Prima degli anni ‘80, lo Stato era privo dei mezzi necessari per fronteggiare il fenomeno: era “senza unghie”, come dichiarò in un’intervista il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La legge nasce da una duplice intuizione di Pio La Torre:
 
  1. Per sconfiggere le mafie è necessario definirle e comprendere a fondo la loro natura. Alcune delle manifestazioni delle mafie non sono perseguibili in se, ma sono parte di una più ampia strategia basata su paura e violenza. Senza comprendere i concetti di  “forza di intimidazione”, “vincolo associativo”, “condizione di assoggettamento e di omertà”, non si possono perseguire tutte le forme che caratterizzano l’agire della criminalità organizzata.

Definizione del 416 bis:
“L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.”

Una grande intuizione di Pio La Torre e dei suoi colleghi è stata creare una definizione di mafia che non limitasse l’applicazione della legge a Cosa Nostra e alla configurazione che aveva negli anni ‘80. Non sono posti limiti geografici, ma è messo a fuoco il metodo che rende un gruppo criminale mafioso.

“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".

La legge si applica quindi non solo alle altre mafie “tradizionali” (Cosa Nostra, Camorre, ‘Ndrangheta), ma a qualsiasi gruppo criminale adotti il metodo mafioso e permette oggi di identificare come “mafie” gruppi che allora non esistevano, quali le mafie autoctone (es. clan dei Casamonica o degli Spada a Roma). Nella definizione giuridica di mafia non è presente l’elemento del controllo del territorio, sottolineato invece da numerosi sociologi e studiosi.
 
  1. Per sconfiggere le mafie è necessario privare i mafiosi di ciò a cui tengono di più e su cui fondano il proprio potere: i loro beni. La legge stabilisce la confisca dei beni mobili, immobili e delle aziende ai mafiosi.

“Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”
 
Un fenomeno così complesso, con caratteristiche sociali e criminali al tempo stesso, finalmente aveva una definizione chiara e puntuale e iniziavano a delinearsi le prime strategie di contrasto.

Il Riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alla criminalità

Il 7 Marzo del 1996 venne approvata la Legge 109/96 sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie.

Oltre un milione di cittadine e cittadini parteciparono ad una raccolta firme promossa da Libera per chiedere la restituzione alla collettività dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali.

Beni immobili e aziende, simboli del potere e dello sfruttamento mafioso, iniziarono a trasformarsi in luoghi di inclusione, lavoro etico e tutela ambientale. Oggi sono oltre 1300 le esperienze di riuso in Italia.
​​​​​​​ e permette oggi di identificare come “mafie” gruppi che allora non esistevano, quali le mafie autoctone (es. clan dei Casamonica o degli Spada a Roma). Nella definizione giuridica di mafia non è presente l’elemento del controllo del territorio, sottolineato invece da numerosi sociologi e studiosi.
 
  1. Per sconfiggere le mafie è necessario privare i mafiosi di ciò a cui tengono di più e su cui fondano il proprio potere: i loro beni. La legge stabilisce la confisca dei beni mobili, immobili e delle aziende ai mafiosi.

“Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”
 
Un fenomeno così complesso, con caratteristiche sociali e criminali al tempo stesso, finalmente aveva una definizione chiara e puntuale e iniziavano a delinearsi le prime strategie di contrasto.

Il Riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alla criminalità

Il 7 Marzo del 1996 venne approvata la Legge 109/96 sul riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie.

Oltre un milione di cittadine e cittadini parteciparono ad una raccolta firme promossa da Libera per chiedere la restituzione alla collettività dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali.

Beni immobili e aziende, simboli del potere e dello sfruttamento mafioso, iniziarono a trasformarsi in luoghi di inclusione, lavoro etico e tutela ambientale. Oggi sono oltre 1300 le esperienze di riuso in Italia.
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